L' Area Vigilanza svolge le funzioni definite nella legge nazionale 7 marzo 1986 n. 65 “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale” e nella legge regionale n. 1/2005 “Norme in materia di Polizia Locale”. In base alle norme sopra richiamate il compito preminente della Polizia Locale è quello di vigilare sull’osservanza delle leggi statali e regionali, dei regolamenti e delle ordinanze e di prevenire e reprimere le infrazioni a tali norme.
In forza dell’attuale quadro normativo il Sindaco, o l’Assessore delegato, impartisce le direttive e vigila sull’espletamento del servizio.
Il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti ai Corpo di Polizia Locale.
Il personale che svolge servizio di P.L. esercita funzioni di Polizia Giudiziaria come Agente (agente, assistente, assistente capo, vice soprintendente, soprintendente, soprintendente capo), come Sottufficiale (vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore, ispettore superiore scelto) o come Ufficiale (vice commissario, commissario, commissario capo, commissario coordinatore, primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale). La funzione di agente si acquisisce automaticamente con l'assunzione, la funzione al passaggio al grado minimo di vice Commissario.
Nell’esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria essi dipendono operativamente dall’Autorità Giudiziaria e rivestono tale ruolo in relazione alle competenze specifiche (polizia locale, annonaria, sanitaria, edilizia ed infortunistica stradale). In tal senso, alla luce di quanto contenuto nell’art. 55 C.P.P., la P.L. deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. Svolge altresì ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
La Polizia Locale è chiamata ad assolvere anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza; l’articolo 3 della Legge-quadro n. 65/86 afferma infatti che gli appartenenti ai Corpi di P.L. esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla legge e collaborano nell’ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, su motivata richiesta dalle competenti autorità. Tra le attività di Pubblica Sicurezza ci sono: il mantenimento dell’ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini, la tutela della proprietà, l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti Generali e Speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle Ordinanze delle varie Autorità e il soccorso in caso di calamità.
La qualifica di Pubblica Sicurezza. si differenzia da quella di Polizia Giudiziaria e non viene acquisita automaticamente; è necessario, infatti, un provvedimento formale da parte del Prefetto.
La P.L. espleta i servizi di Polizia Stradale a norma degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada), e cioè: prevenzione ed accertamento delle violazioni al Codice della Strada, rilevazioni tecniche degli incidenti stradali, scorte ed operazioni di soccorso.
In considerazione dei propri compiti istituzionali, nonché delle sue attribuzioni di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, l'agente di Polizia Locale è investito della qualità di Pubblico Ufficiale come previsto dall’articolo 357 del Codice Penale.
La P.L. svolge, infine, attività di polizia di prossimità in quanto organo di un Ente territoriale, per tutelare gli interessi specifici alla collettività in materia di attività commerciale ed annonaria, veterinaria, urbanistico-edilizia, sanitaria e rurale.
Tra i servizi rivolti direttamente al pubblico spiccano:
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Servizi di informazione.
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Rilascio di nulla osta, concessioni e autorizzazioni per l’accesso a zone con divieto di transito, per attraversamenti ed occupazioni temporanee e per transiti con veicoli eccezionali ecc.
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Emissione di determinazioni dirigenziali, ordinanze dirigenziali, proposte di deliberazioni di giunta o di consiglio comunale.
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Gestione delle violazioni rilevate nell’ambito dello svolgimento dei compiti di istituto (Codice della Strada, commercio, igiene, sanità, ambiente, polizia amministrativa, edilizia ecc.
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Verifica del rispetto delle norme relative ai prezzi di consumo, agli orari di apertura e chiusura dei negozi, alle norme igienico - sanitarie, all’occupazione di suolo pubblico, al commercio abusivo, alla pubblicità e alle affissioni.
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Controllo sull’attività urbanistico - edilizia del territorio per assicurare la rispondenza alle leggi in materia di costruzioni, demolizioni e restauri.
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Difesa del patrimonio.
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Gestione degli ausiliari del traffico.