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Ordinanza per il divieto di coltivazione di fave

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Lunedì 09 Dicembre 2013

N° 207

IL SINDACO

 Constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo;

Rilevato  che il solo contatto con fave e/o l’inalazione dei loro pollini può causare gravi  crisi emolitiche  tali da mettere  seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità degli spazi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc……) nonché la presenza delle stesse presso punti di esposizione e vendita in esercizi commerciali, mercati coperti o scoperti, e sulla pubblica via, costituiscono occasione di nocumento per la salute degli stessi; 

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti,  atti a vietare   la coltivazione di fave, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli;

 Individuate  le aree interessate dal divieto di coltivazione, con l’ausilio della Polizia Municipale;

Visto l’art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

Visto l’art. 2  della Legge Regionale n. 52 del 06.06.1980;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lvo 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A

 Il divieto assoluto di coltivare fave:

a)  all’interno di centri abitati in particolare nelle località di Valle Martella e Prato Rinaldo, nonché entro 300 mt. in linea d’aria dall’ultima casa dell’aggregato urbano.

b) nelle zone sotto specificate, ricadenti  nel raggio di 300 mt in linea d’aria dalle abitazioni delle persone affette da carenza dell’enzima G6PDH;

Area  compresa tra:  Via di Valle Martella, Via Pergolesi, Via Martucci, Via Scarlatti, Via Toscanini, Via Alfieri, Via Donizetti, Via B. Buozzi, Via Tivoli, Via Monte Porzio Catone, Via Colle Prato Rinaldo, Via dei Villini, Via Santa Maria in Fronte, Via Colle Palombara;

c) entro 300 mt in linea d’aria dalla strutture utilizzate dal pubblico ossia: ospedali e strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori ed anziani, edifici pubblici compresi cimiteri, impianti sportivi, uffici postali e luoghi di culto, ristoranti e luoghi di divertimento e svago.

  ORDINA INOLTRE

La segnalazione della coltivazione di fave nella zone non soggette a divieto, mediante appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm  con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo  COLTIVAZIONE DI FAVE”.

I gestori  di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti, sono tenuti  alla apposizione di cartelli di dimensioni minime 30x40 cm  con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo  IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE”.

Che  l’esposizione e la vendita di fave fresche per tutti gli esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, avvenga mediante preconfezionamento  in contenitori chiusi, nonché all’interno dei luoghi appresso specificati: ospedali pubblici e privati, istituti sanitari, di cura, degenza e riabilitazione, istituzioni scolastiche sia pubbliche che private di ogni ordine e grado, e di edifici pubblici statali, regionali, provinciali, comunali,  stadi, uffici postali e luoghi di culto,

E’ fatto obbligo comunque  per i titolari  di tutte le attività commerciali sia su sede fissa   sia su aree pubbliche che private,  ed ai titolari di pubblici esercizi di  dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli di dimensioni minime 30x40 cm  con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE”.

Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla affissione pubblica della presente Ordinanza. L'inadempienza di quanto prescritto darà luogo all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese agli inadempienti. L'inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l'applicazione della sanzione di E. 100,00 ai sensi del D.to L.vo 276/2000. Qualora si ravvisino gli estremi di reato si darà luogo all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 582 e 650 del C.P. Il comando di Polizia Locale e la ASL RMG di Palestrina, provvederanno alla verifica del rispetto della presente Ordinanza.

Zagarolo 05/12/2013

Il Sindaco
Giovanni Paniccia

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