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Mutui e prestiti: Sentenza della Corte di Cassazione per i mutui usurai bancari e relative procedure di rimborso

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Venerdì 06 Dicembre 2013

Con sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, la Corte di Cassazione ha sancito due principi importanti a favore dei consumatori: innanzitutto i mutui con tassi usurai possono essere interamente annullati; inoltre, il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e non solo guardando agli interessi pattuiti per contratto. Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di mora  e/o qualsiasi tipo di spesa, sommate al tasso degli interessi, superano la soglia dei tassi ufficiali (fissati in base alla legge antiusura n.108 del 1996), il mutuo è nullo. Con tale chiarimento la Suprema Corte ha così ribaltato la posizione dei giudici sia del Tribunale che della Corte d’Appello di Napoli, i quali sostenevano viceversa che nella contestazione dell’importo degli interessi applicati nel contratto di mutuo non dovesse essere ricompresa anche la maggiorazione del 3% prevista in caso di mora. Di conseguenza il consumatore non dovrà pagare gli interessi perché nulli e quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da parte di una banca possono chiedere l’annullabilità del mutuo e questo sarà motivo per bloccare qualunque eventuale azione esecutiva intrapresa dalla banca erogante il mutuo.

Per procedere alla domanda di rimborso è necessario innanzitutto calcolare il tasso effettivo attuato dalla banca. Per questo è sufficiente utilizzare il calcolatore di Altroconsumo, dopo di che compilare la richiesta di rimborso qui sotto allegata, che deve contenere i valori restituiti dal calcolatore di Altroconsumo, i propri dati anagrafici, le informazioni del mutuo e la firma degli intestatari del mutuo. Infine, si può inviare la lettera alla banca o alla finanziaria con una raccomandata a/r. E' fondamentale non interrompere nel frattempo il pagamento delle rate del mutuo, per evitare problemi ulteriori di ritardo nel pagamento delle rate. In caso di risposta negativa o di mancata risposta entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo da parte della banca, ci si può rivolgerti all' 'Arbitro bancario finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla banca. Se l'Arbitro non accoglie il ricorso, non rimarrà che andare in giudizio. 

Importante: se nel contratto vi è scritto che il tasso massimo applicato non potrà mai superare il tasso soglia ai fini dell’usura allora non è necessario inviare il reclamo. La banca ha comunque applicato un tasso nei limiti di legge.

A riguardo si veda il video delle Iene di Giugno 2013 e la risposta della Banca di Italia del Luglio 2013

 

 

 

 

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