Si informa la cittadinanza che l’art. 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico in Materia Ambientale”, così come modificato dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 205/2010 non consente più l’abbruciamento dei residui vegetali, quali: paglia, sfalci, potature, foglie ed altro materiale agricolo e forestale naturale non pericoloso, in quanto gli stessi devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.....