P.zza G. Marconi 3 - 00039 Zagarolo (RM)  |   protocollo@pec.comunedizagarolo.it     |    06 95769001
Facebook     Twitter
| Contatti

Ordinanza attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi

News

Venerdì 17 Maggio 2013

 CITTA’ DI ZAGAROLO

PROVINCIA DI ROMA

AREA IV^ PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

SETTORE IGIENE/AMBIENTE

 

Ordinanza attivita’ di prevenzione e lotta attiva agli incendi  

N°62 

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell’art. 15 della L. 225 del 24-02-1992 e ss.mm.;

PREMESSO che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni;

CHE tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell’anno al fine della sicurezza ed igiene e sanità pubblica;

ACCERTATO che, l’abbandono e l’incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che, per le elevate temperature estive possono essere causa predominante di incendi;

RITENUTA la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi;

VISTA la L. n° 353/21-11-2000 “Legge Quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTA la L.R. n. 39 del 28/10/2002, articolo n. 64 comma 5° ed il Regolamento Regionale n. 7 del 18/04/2005, articoli 90-91-92-93-94-95-96 (prevenzione degli incendi boschivi);

VISTO il D. Lgs. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica;

VISTO il Titolo III del D. Lgs. 139/08-03-2006 in materia di Prevenzione incendi;

VISTO il D. Lgs. N° 152/03-04-2006 «Norme in materia ambientale»;

VISTI gli artt. 449, 650, 652 del Codice Penale;

VISTE le norme del vigente Codice Civile;

VISTO l’articolo 50, comma 5° del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

 

ORDINA

 

Durante il periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre 2013:

ART. 1 È fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio di Zagarolo:

  • Accendere fuochi;

  • Usare apparecchi a fiamma libera o lettrici che producono faville;

  • Fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo d’innesco;

ART. 2 I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate,di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

ART. 3 La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 20,00;

ART. 4 I concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l’obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00;

ART. 5 I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare i mezzi agricoli, hanno l’obbligo, durante l’uso, di tenere applicato all’estremità superiore del tubo di scappamento un idoneo dispositivo parascintille;

ART. 6 I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

ART. 7 Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d’acqua, ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.

ART. 8 Tutte le aree destinate all’edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d’Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

 

SANZIONI

 

  1. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà

    elevata una sanzione da € 168,00 a € 674,00 determinata ai sensi dell’art. 29 del codice della strada ss.mm.;

  1. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco d’incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell’art. 10 della Legge n° 353/21-11-2000 e ss.mm.. a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

     

RICORDA

 

  • CHE ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi e nelle zone urbane o periferiche;

  • CHE chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

     

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;

CORPO FORESTALE TEL. 06/6538630 – 3346446334 - 3346463513;

POLIZIA MUNICIPALE DI ZAGAROLO 06/87693586

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ZAGAROLO TEL. 06/9576552;

 

DISPONE

 

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

- Inserita nel sito ufficiale del Comune

Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale, sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

Copia della presente verrà trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Tivoli, al Corpo Forestale Stazione di Palestrina, Al Comando Carabinieri di Zagarolo, alla Protezione Civile, all’Ufficio Tecnico Comunale Settore – Ambiente.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Roma entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio.

 

Zagarolo, lì 16 maggio 2013
 IL SINDACO
 Giovanni Paniccia

- stampa