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Adempimenti legge 9 gennaio 2019, n.3 - Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del Comune

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Lunedì 24 Agosto 2020

Di seguito, si riporta un’estrapolazione delle istruzioni del Ministero dell’Interno per la presentazione e l’ammissione delle candidature per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, di cui al paragrafo 2.4.

Adempimenti connessi all’applicazione della legge 9 gennaio 2019, n.3 – Pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale del candidato sul sito internet del Comune.

L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3, ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle competizioni elettorali di qualunque genere (escluse le elezioni amministrative per i comuni sotto i 15.000 abitanti) – l’obbligo, per i partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato, il curriculum vitae e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale.

L’obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione. Non è richiesto il consenso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale.
Se la richiesta del certificato penale è effettuata per ottemperare a tale obbligo, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.
Ai sensi del primo periodo del successivo comma 15 del suddetto articolo 1, il comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione, deve pubblicare, all’interno di un’apposita sezione denominata «Elezioni trasparenti» del sito internet e in maniera facilmente accessibile, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato penale di ciascun candidato ammesso, ivi compreso il candidato alla carica di Sindaco), già precedentemente pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico o lista. Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.
Si rammenta, inoltre, alle amministrazioni comunali che la pubblicazione dei dati in esame sul sito comunale deve essere strutturata in maniera tale da consentire all’elettore di accedere a tali informazioni attraverso la ricerca per partito, lista o movimento politico e per nome e cognome del singolo candidato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 15, della legge 9 gennaio 2019, n.3, non comporta sanzioni.
Viceversa l’omessa pubblicazione, di cui al precedente comma 14, dei documenti in questione sui siti internet dei partiti/movimenti/liste – pur non comportando l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali – determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della predetta legge 9 gennaio 2019, n.3, nei confronti dei partiti o movimenti politici inadempienti, l’applicazione della sanzione amministrative pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000, irrogata dalla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

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